Non avete ricevuto la convocazione per l’assemblea?
Oppure avete trovato l’avviso tra le email o nella cassetta della posta quando ormai i giochi erano fatti?
In situazioni del genere è possibile contestare la validità dell’avviso di convocazione e ottenere l’annullamento delle delibere approvate. A chiarirlo è una recente pronuncia del Tribunale di Monza, sentenza n. 1734 del 12 giugno 2024, che ha ribadito un principio fondamentale: l’avviso di convocazione deve essere trasmesso esclusivamente tramite raccomandata A/R, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano. Ogni altra modalità è da considerarsi inammissibile.
L’amministratore, dunque, è tenuto a utilizzare solo questi strumenti. Nessuna alternativa. Le forme diverse non garantiscono l’effettiva e tempestiva conoscibilità della convocazione da parte del condomino destinatario.
Convocazione dell’assemblea condominiale via email: il caso
Nel procedimento esaminato dal Tribunale, uno dei condòmini ha contestato la mancata convocazione all’assemblea. In concreto, l’amministratore aveva inserito gli avvisi direttamente nelle cassette postali dei condomini, evitando l’invio tramite raccomandata A/R. Non solo: le stesse comunicazioni erano state spedite agli indirizzi di posta elettronica ordinaria, anziché tramite PEC.
Il giudice ha accolto il ricorso. L’avviso di convocazione è stato ritenuto privo di efficacia giuridica e la delibera impugnata è stata annullata.
Come richiedere la convocazione di un’assemblea condominiale
Prima della riforma del 2012 mancavano regole stringenti sulle modalità di convocazione delle assemblee. La comunicazione poteva avvenire anche verbalmente. Spesso bastava una telefonata, purché tali modalità fossero accettate da tutti o previste dal regolamento condominiale.
Dal 2012 in poi, lo scenario è mutato radicalmente. Il codice civile ha introdotto modalità tassative, vincolanti per gli amministratori. L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che l’avviso di convocazione debba essere comunicato esclusivamente tramite posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano. Ogni forma diversa è espressamente esclusa.
Maggiori tutele per il condomino
Come si può notare, la forma scritta è sempre imprescindibile. E i mezzi ammessi sono solo quelli previsti dalla norma, perché idonei a garantire la concreta conoscibilità dell’avviso da parte del destinatario.
Niente posta elettronica ordinaria
Nel caso specifico, il condomino era stato convocato tramite email ordinaria e mediante deposito dell’avviso nella cassetta postale. Due modalità non contemplate dal codice civile e, proprio per questo, illegittime.
La semplice email, così come l’immissione nella cassetta della posta, non offre le stesse garanzie di certezza sulla ricezione della comunicazione rispetto ai mezzi formalmente riconosciuti dalla legge. Un messaggio di posta elettronica ordinaria non ha il valore legale della raccomandata A/R o della PEC. Allo stesso modo, il deposito nella cassetta postale non può essere assimilato alla consegna a mano.
Secondo l’amministratore, si poteva comunque presumere che i condomini avessero avuto tempestiva conoscenza della convocazione. Ma anche questa tesi è stata smentita dal tribunale. Gli strumenti utilizzati non costituiscono né una prova certa né una presunzione attendibile di conoscibilità dell’avviso.
A differenza del titolare di un indirizzo PEC, chi possiede una semplice email non ha alcun obbligo di controllare la posta in arrivo. Neppure l’avviso di lettura conferisce alla mail valore legale. Lo stesso vale per la cassetta postale: il condomino non ha alcun dovere di verificarla quotidianamente.



