Nel panorama giuridico condominiale, le servitù rappresentano un tema di particolare rilevanza, delineando diritti e obblighi specifici tra i proprietari di fondi vicini. In tale contesto, assumono fondamentale importanza le azioni a difesa delle servitù, strumenti giuridici a disposizione di entrambe le parti per tutelare i propri interessi in caso di turbative o contestazioni.
Azione negatoria della servitù:
L’azione negatoria della servitù, o azione negatoria servitutis, rappresenta un rimedio volto ad accertare l’inesistenza di una servitù pretesa da un terzo sul proprio fondo. Si differenzia dall’azione confessoria in quanto non si limita a far riconoscere l’esistenza di una servitù, ma mira ad ottenere la libertà del fondo da qualsiasi gravame reale.
L’azione negatoria può essere esperita quando un terzo compie atti che presuppongono l’esistenza di una servitù, ad esempio transitando sul fondo o compiendo opere che ne limitano il godimento. In tal caso, il proprietario del fondo dominante può agire in giudizio per far cessare tali turbative e ottenere il riconoscimento della piena proprietà del proprio bene.
Azione di riduzione in pristino:
L’azione di riduzione in pristino è un rimedio volto a ripristinare lo stato originario dei luoghi in caso di aggravamento di una servitù prediale esistente. Tale aggravamento si verifica quando il titolare della servitù compie atti che eccedono i limiti del diritto di servitù, arrecando un pregiudizio al fondo servente.
Ad esempio, il proprietario del fondo dominante che, nell’esercizio di una servitù di passaggio, allarga il sentiero preesistente o ne modifica il tracciato, può essere soggetto ad un’azione di riduzione in pristino da parte del proprietario del fondo servente. In tal caso, il giudice può ordinare la demolizione delle opere abusive e il ripristino delle condizioni originarie.
Distinzione tra presupposti azioni possessorie
La Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato l’importanza di distinguere tra i presupposti dell’azione negatoria e quelli a fondamento della tutela contro l’aggravamento della servitù.
- Azione negatoria: la semplice contestazione del diritto di servitù da parte del terzo è sufficiente a far sorgere la legittimazione all’azione.
- Azione di riduzione in pristino: è necessario un aggravamento concreto della servitù, ossia un comportamento del titolare che ecceda i limiti del diritto.
Tale distinzione è fondamentale per l’inquadramento giuridico corretto dell’azione e per l’accertamento dei relativi presupposti di esperibilità.
Conclusione sulla tutelare i diritti dei proprietari
Le azioni a difesa delle servitù rappresentano strumenti giuridici essenziali per tutelare i diritti dei proprietari sia del fondo dominante che del fondo servente. La comprensione delle differenze tra le diverse azioni e dei relativi presupposti è fondamentale per un corretto esercizio di tali diritti e per una efficace tutela in caso di controversie.
Note aggiuntive:
- Gli artt. 9481, 9492 e 10793 del codice civile disciplinano le azioni petitorie, le azioni inibitorie e le azioni di ripristino e risarcimento danni relative alle servitù.
- L’azione negatoria della servitù non si limita all’accertamento dell’inesistenza della servitù, ma mira ad ottenere la cessazione di qualsiasi limitazione alla proprietà del fondo.
- La domanda di riduzione in pristino per aggravamento di servitù esistente trova fondamento nei rimedi di cui agli artt. 10634 e 10675 c.c.
- La Suprema Corte di Cassazione ha cassato una sentenza che aveva escluso l’aggravamento di una servitù di passaggio, ritenendo fondamentale valutare l’incidenza delle attività del titolare sulla funzione della servitù.
Azione | Scopo | Presupposti | Rimedio |
Azione negatoria della servitù | Accertare l’inesistenza di una servitù e ottenere la libertà del fondo | Contestazione del diritto di servitù da parte del terzo | Cessazione delle turbative e riconoscimento della piena proprietà del fondo |
Azione di riduzione in pristino | Ripristinare lo stato originario dei luoghi in caso di aggravamento di una servitù prediale esistente | Aggravamento concreto della servitù: comportamento del titolare che ecceda i limiti del diritto | Demolizione delle opere abusive e ripristino delle condizioni originarie |
- (CODICE CIVILE-art. 948)
Art. 948. (Azione di rivendicazione). Il proprietario puo’ rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e puo’ proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto e’ obbligato a ricuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, e’ tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprieta’ da parte di altri per usucapione. ↩︎ - (CODICE CIVILE-art. 949)
Art. 949. (Azione negatoria). Il proprietario puo’ agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario puo’ chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno. ↩︎ - (CODICE CIVILE-art. 1079)
Art. 1079. (Accertamento della servitu’ e altri provvedimenti di tutela). Il titolare della servitu’ puo’ farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio e puo’ far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Puo’ anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni. ↩︎ - (CODICE CIVILE-art. 1063)
Art. 1063. (Norme regolatrici). L’estensione e l’esercizio delle servitu’ sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti. ↩︎ - (CODICE CIVILE-art. 1067)
Art. 1067. (Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitu’). Il proprietario del fondo dominante non puo’ fare innovazioni che rendano piu’ gravosa la condizione del fondo servente. Il proprietario del fondo servente non puo’ compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitu’ o a renderlo piu’ incomodo. ↩︎