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Servitù: significato, caratteristiche e differenze dalle figure giuridiche affini

Il nostro ordinamento contempla alcune figure giuridiche affini alle servitù, che devono tuttavia tenersi distinte dalle vere e proprie servitù definite, nel loro contenuto, dall’art. 1027 c.c.

Tra tali istituti affini alle servitù – che tuttavia se ne differenziano per struttura e contenuto – devono annoverarsi:

  • Le cosiddette limitazioni legali, derivanti dai rapporti di vicinato;
  • Le obbligazioni propter rem;
  • Le servitù di uso pubblico;
  • Le cosiddette servitù irregolari.

Cosa sono le servitù?

Le servitù (o servitù prediale nel caso di terreni) sono diritti reali minori di godimento su cosa altrui, consistenti in un peso o limitazione imposto a un fondo (detto servente) per l’utilità di un altro fondo (detto dominante) appartenente a un’altra persona.

Cosa significa servitù?

Il termine servitù deriva dal latino “servitus” e significa “condizione di schiavo”. In senso giuridico, la servitù indica un vincolo che grava su un bene (il fondo servente) a vantaggio di un altro bene (il fondo dominante).

Cosa si intende per servitù?

In altre parole, la servitù è un diritto che permette al proprietario del fondo dominante di utilizzare il fondo servente in un modo specifico, ad esempio per attraversarlo, per attingere acqua o per costruire un passaggio.

Le servitù possono essere:

  • Affermative: se consistono in un fare (ad esempio, il diritto di attraversare il fondo servente);
  • Negative: se consistono in un non fare (ad esempio, il diritto di vietare al proprietario del fondo servente di costruire un edificio che ostacoli la vista).

Differenze tra servitù e figure giuridiche affini:

Le servitù si differenziano dalle figure giuridiche affini per i seguenti aspetti:

  • Le limitazioni legali: derivano dalla legge e non sono create dai privati
  • Le obbligazioni propter rem: gravano su un bene e non su una persona
  • Le servitù di uso pubblico: sono destinate al pubblico e non a un privato
  • Le servitù irregolari: non sono previste dal codice civile

Guida completa alle servitù prediali nel diritto privato italiano

Cos’è la predialità nelle servitù e come influisce sui diritti di proprietà

Il primo carattere che contraddistingue le servitù è certamente quello della predialità, nel senso che la predialità è caratteristica inderogabile delle servitù, come risulta dall’art. 1027 c.c. – per il quale «la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario» – anche alla stregua dell’insegnamento romanistico, secondo cui servitutes sine praediis constitui non possunt.

Il carattere della predialità permette di individuare, in qualsiasi momento, chi sia il titolare della servitù, chi possa esercitarla ed agire in giudizio e, inversamente, chi sia tenuto passivamente a sopportarne il peso.

Differenza tra suolo, costruzioni e piantagioni nel contesto delle servitù

Il fondo è sinonimo di suolo, la categoria più vasta ed importante degli immobili elencati nell’art. 812 c.c., per il quale «sono beni immobili il suolo e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto
ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
*Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti, quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione*. *Sono mobili tutti gli altri beni*».
*La nozione di fondo attiene in particolare alla superficie/area, intesa come terreno modificato dall’opera dell’uomo, indipendentemente dal rapporto che può intercorrere tra suolo e superficie*. *Dalla nozione di fondo fuoriescono solo le piantagioni, nel senso che le servitù non possono essere costituite rispetto alle piantagioni, come entità distinte dal suolo*.

Ruolo delle costruzioni nel diritto di superficie e nelle servitù prediali

Il suolo deve essere tenuto distinto dalla costruzione, ancorché in materia valga il principio romanistico, secondo cui superficies solo caedit – ribadito esplicitamente dall’art. 934 c.c.- per il quale «qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge**». Ma, al di là del riconoscimento del diritto di superficie come diritto distinto dalla proprietà del suolo, anche la costruzione può essere considerata come fondo, ai sensi dell’art. 1027 c.c. *Tant’è che l’art. 1029 c.c. ammette la servitù a favore od a carico di un edificio da costruire e l’art. 1051, comma primo e quarto c.c., ammette la servitù coattiva di somministrazione di acqua per usi domestici, con esenzione delle case*.

Inerenza delle servitù al fondo: significato e implicazioni giuridiche

Predialità e inerenza della servitù al fondo sono strettamente connesse, posto che la predialità è richiesta in funzione dell’inerenza, così come l’inerenza è conseguenza della predialità: rispondono entrambe alla esigenza di assicurare oggettivamente ad un fondo talune utilità, indipendentemente dal mutamento dei rispettivi soggetti’.

In sostanza, l’inerenza della servitù al fondo si identifica con l’immedesimazione della stessa con il fondo, fino al punto di considerare la servitù come status o qualità di un fondo, sicché la servitù inerente al fondo accompagna quest’ultimo in tutte le sue vicende giuridiche e di fatto.

Contiguità dei fondi: elemento essenziale per la servitù

Elemento fondamentale nell’interpretazione delle servitù: la contiguità dei fondi.

Ancorché il carattere della contiguità non sia espressamente previsto dal codice, la servitù deve ritenersi caratterizzata anche dalla contiguità dei fondi, nel senso che la contiguità è un elemento – di fatto più che di diritto – che discende dall’essenza della servitù, in funzione dell’uso e della utilità.

Ancorché il carattere della contiguità non sia espressamente previsto dal codice, la servitù deve ritenersi caratterizzata anche dalla contiguità dei fondi, nel senso che la contiguità è un elemento – di fatto più che di diritto – che discende dall’essenza della servitù, in funzione dell’uso e della utilità.

La contiguità non è però un valore assoluto e non va intesa in senso letterale, come materiale contatto o come materiale aderenza ai due fondi, ma nel senso della possibilità di un vantaggio da parte del fondo servente a favore di quello dominante, ovvero nel senso che deve sussistere un rapporto tra i due fondi che si trovino in una reciproca situazione, tale da rendere possibile la sussistenza di una relazione di servizio tra di loro.