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Distanze per passaggio tubi acqua condominio

La Cassazione, con la sentenza n. 2626 del 2023, ha affrontato la questione della distanza da rispettare per i tubi di scarico delle acque piovane in relazione all’art. 8891 del codice civile.

Riassunto della sentenza:

  • La norma stabilisce che per i tubi di acqua pura o lurida, la distanza minima dal confine deve essere di un metro.
  • Secondo la Cassazione, questa disposizione include anche i tubi di scarico delle acque piovane.
  • In caso di servitù che preveda lo scarico delle acque piovane nel fondo del vicino, l’immissione di acque provenienti dai servizi igienici del fondo dominante, seppur contenenti liquami di latrina, non configura l’imposizione di una nuova servitù, ma un aggravamento di quella già esistente.
  • La dizione “acqua lurida” nell’art. 889 c.c. deve essere interpretata in senso ampio, comprendendo tutte le acque non pulite, sia quelle impure per la presenza di sostanze estranee, sia i liquami.
  • A sostegno di questa interpretazione, la Cassazione richiama:
    • l’art. 10432 codice civile, che disciplina gli scarichi coattivi e utilizza la locuzione “acque impure”;
    • il fatto che l’art. 889 c.c. impone una distanza maggiore dal confine solo per le “fosse di latrina”, destinate a contenere liquami per un periodo più o meno lungo e quindi più pericolose per infiltrazioni.

Conseguenze:

La sentenza in questione ha notevoli conseguenze pratiche in materia di condominio e di rapporti di vicinato.

  • I proprietari di fondi vicini devono accertarsi che i tubi di scarico delle acque piovane rispettino la distanza di un metro dal confine.
  • In caso di aggravamento di una servitù di scarico delle acque piovane, il proprietario del fondo dominante potrebbe incorrere in responsabilità civile nei confronti del proprietario del fondo servente.

Consigli:

  • In caso di dubbi sulla corretta distanza dei tubi di scarico o su un possibile aggravamento di una servitù, è consigliabile consultare un esperto in diritto condominiale.
  • È importante ricordare che la normativa in materia di distanze e servitù può variare in base ai regolamenti locali, pertanto è sempre opportuno verificare le disposizioni specifiche del proprio comune.

Riferimenti:

  • Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 2626 del 2023
  • Art. 889 codice civile
  • Art. 1043 codice civile
  1. Art. 889. (Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi).
    Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto piu’ vicino del perimetro interno delle opere predette.
    Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali. ↩︎
  2. Art. 1043. (Scarico coattivo).
    Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio e’ domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.
    Lo scarico puo’ essere anche domandato per acque impure, purche’ siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia. ↩︎

Di Cucchiara Cosimo

*Gestione Immobiliare - Amministratore di Condominio*

Esperto in gestione immobiliare - amministratore di condominio con una vasta esperienza nel settore. Laureato all'Università di Bologna. Iscritto e abilitato presso l'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio (ANAPI) numero P9007, offre servizi di gestione condominiale di alta qualità, garantendo efficienza e trasparenza.

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