Estintori e rilevatori di gas negli affitti brevi

Estintori e rilevatori di gas negli affitti brevi
Estintori e rilevatori di gas negli affitti brevi

Obblighi di sicurezza per gli affitti brevi


Dal 1 gennaio 2025, con la pubblicazione dell’avviso di entrata in funzione della banca dati strutture ricettive e del portale telematico per l’assegnazione del codice CIN, i gestori di affitti brevi e locazioni turistiche avranno 60 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni di sicurezza previste dal Decreto Legge 145/2023.
Le normative prevedono l’installazione obbligatoria di:

  • Estintori portatili
  • Rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio

L’obbligo riguarda tutti gli immobili affittati per meno di 30 giorni, incluse le locazioni a fini turistici.

Sicurezza e requisiti obbligatori per le strutture recettive

Tutti gli immobili destinati agli affitti brevi, sia gestiti in forma imprenditoriale che occasionale, devono essere dotati di:

  • Rilevatori di gas e monossido di Carbonio, che devono essere funzionanti e dotati di segnalazione d’allarme acustica e visiva. Inoltre l’installazione in conformità alle normative tecniche vigenti (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37).
  • Estintori portatili, che devono essere posizionati in luoghi visibili e facilmente accessibili, preferibilmente vicino agli ingressi e nelle aree a maggior rischio.

Le indicazioni per gli estintori portatili in relazione alla struttura recettiva sono definite nel medesimo DM con:
Rapporto minimo: 1 estintore ogni 200 m² di pavimento o frazione, con almeno un estintore per piano.
Caratteristiche tecniche: capacità estinguente minima 13A, carica minima 6 kg o 6 litri (D.M. 3 settembre 2021, allegato I, punto 4.4).
Devono essere controllati periodicamente secondo la norma UNI 9994-1. Sono esonerati dall’obbligo i locatori di unità immobiliari senza impianto a gas e che non presentano rischi di emissioni di gas combustibili o monossido di carbonio.

Cosa si rischia per il mancato adeguamento del B&B

Il mancato rispetto delle nuove normative comporta sanzioni amministrative che vanno da 600 a 6.000 euro per ogni violazione accertata.
Le verifiche saranno svolte dalla Polizia Locale, e i proventi delle sanzioni saranno destinati a investimenti locali, specialmente per politiche turistiche e gestione dei rifiuti.

Quali locazioni devono rispettare i requisiti di sicurezza del D.L. 145/2023?

Tutte le unità immobiliari destinate ad affitti brevi o locazioni turistiche, indipendentemente dalla data di avvio dell’attività, devono essere dotate di rilevatori di gas e monossido di carbonio e estintori portatili.
Le unità immobiliari gestite in forma imprenditoriale devono inoltre rispettare le norme di sicurezza degli impianti previste dalla normativa statale e regionale vigente.

Quali immobili devono essere dotati di estintori e rilevatori?


L’obbligo riguarda tutte le unità destinate a locazioni brevi o turistiche, gestite in qualsiasi forma (imprenditoriale o non imprenditoriale), anche se l’attività è stata avviata prima dell’entrata in vigore della normativa.
Esonerati: locatori di unità immobiliari senza impianto a gas e senza rischio di emissioni di gas combustibili o monossido di carbonio.

Quali caratteristiche devono avere i rilevatori di gas e monossido di carbonio?

I dispositivi devono:

  • Essere installati secondo le norme del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
  • Essere mantenuti in efficienza secondo le norme tecniche nazionali e internazionali.
  • Essere dotati di funzione di segnalazione d’allarme per avvisare tempestivamente gli occupanti.

Quali caratteristiche devono avere gli estintori?


Gli estintori devono:

  • Essere installati in posizioni accessibili e visibili (vicino agli ingressi e alle aree a maggior rischio).
  • Essere presenti in rapporto di almeno 1 ogni 200 m² di pavimento e almeno uno per piano.
  • Avere capacità estinguente minima 13A e carica minima 6 kg o 6 litri (D.M. 3 settembre 2021).
  • Essere sottoposti a manutenzione periodica secondo la norma UNI 9994-1.

Come adeguarsi alle nuove normative?


Per conformarsi alla nuova regolamentazione, è consigliabile rivolgersi a professionisti qualificati per:

  • Installazione dei dispositivi obbligatori
  • Verifica della conformità degli impianti
  • Manutenzione periodica di estintori e rilevatori

Consulta la pagina ufficiale del Ministero per ulteriori informazioni:


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Cucchiara Cosimo
Cucchiara Cosimo – Gestione Immobiliare e Amministratore di Condominio Cucchiara Cosimo è un amministratore di condominio professionista ed esperto in gestione immobiliare, con una solida esperienza nella gestione di condomini residenziali e complessi immobiliari. Laureato presso l’Università di Bologna, è iscritto e abilitato all’Associazione Nazionale Amministratori di Condominio (ANAPI) con numero P9007. Opera con un approccio basato su trasparenza, efficienza amministrativa e tutela degli interessi dei condomini, offrendo servizi completi di amministrazione condominiale e consulenza immobiliare. Servizi di Gestione Condominiale e Immobiliare Gestione amministrativa del condominio, con cura della documentazione condominiale e degli adempimenti normativi Gestione contabile condominiale, redazione bilanci, riparti spese, pagamenti e adempimenti fiscali Manutenzione ordinaria e straordinaria, coordinamento fornitori e interventi tecnici Servizi innovativi per il condominio, orientati a migliorare efficienza, sicurezza e controllo dei costi Consulenza esperta in materia legale e fiscale condominiale, aggiornata alla normativa vigente Reperibilità Amministratore di Condominio Orari di disponibilità: dal lunedì al sabato, dalle 14:30 alle 19:00 Per urgenze condominiali, è possibile il contatto anche nel fine settimana. Preventivi per Amministrazione e Gestione Condominio Richiedi un preventivo personalizzato per la gestione del condominio: 📧 info@cucchiaracosimo.it