Il direttore dei lavori risponde dei danni

Nel perimetro della responsabilità edilizia, il direttore dei lavori può essere chiamato a risarcire i danni qualora non vigili in modo puntuale sull’attività della ditta esecutrice. La responsabilità è solidale con l’appaltatore, a prescindere dall’intensità della colpa: è sufficiente che il suo comportamento, attivo o omissivo, abbia concorso alla produzione dell’evento lesivo.

La garanzia decennale per i gravi difetti degli edifici, prevista dall’art. 1669 c.c. a tutela del committente, opera anche nei confronti del direttore dei lavori. Quest’ultimo è tenuto al risarcimento degli eventuali vizi in via solidale con il progettista e con l’impresa appaltatrice.

Quando il pregiudizio subito dal committente nell’ambito di un contratto di appalto deriva da inadempimenti concorrenti dell’appaltatore e del progettista-direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente. Ai fini della solidarietà è sufficiente che le azioni o le omissioni di ciascun soggetto abbiano contribuito in modo causalmente efficiente alla determinazione di un unico evento dannoso.

Sono questi i principi riaffermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9514 del 9 aprile 2024. La Suprema Corte ha confermato la condanna al risarcimento dei danni a carico del direttore dei lavori, ritenuto corresponsabile insieme all’impresa nell’ambito di lavori eseguiti in un contesto condominiale.

Il risarcimento dal direttore dei lavori: i fatti

La vicenda trae origine dalla condanna al risarcimento dei danni in favore di un Condominio, pronunciata nei confronti del direttore dei lavori, ritenuto responsabile di una serie di inadempienze commesse nello svolgimento dell’incarico conferitogli dall’ente condominiale.

Secondo i giudici di merito, il professionista non avrebbe esercitato un controllo adeguato sull’esecuzione delle opere da parte della società appaltatrice, rendendosi così corresponsabile, insieme alla stessa impresa, dei danni subiti dal Condominio. Una valutazione che ha trovato sostanziale conferma anche in sede di legittimità.

Garanzia contro vizi e difetti

La disposizione di riferimento è l’articolo 1669 del codice civile. La norma stabilisce che, quando si tratta di edifici o di altre opere immobili destinate per loro natura a lunga durata, qualora entro dieci anni dal compimento l’opera rovini, in tutto o in parte, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, oppure presenti un evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa.

Sebbene il testo normativo richiami espressamente il costruttore, la giurisprudenza è ormai consolidata nell’estendere l’applicazione della garanzia anche al progettista e al direttore dei lavori. Ciò avviene quando, per colpa professionale, essi abbiano contribuito alla genesi dell’evento dannoso, vale a dire ai vizi o alla rovina dell’opera. Tra le numerose pronunce in materia, si richiama Cass. civ., 23 luglio 2013, n. 17874.

La responsabilità del direttore dei lavori

La responsabilità del direttore dei lavori, nell’ambito dell’appalto, ha natura extracontrattuale. Secondo la Cassazione, infatti, l’art. 1669 c.c. è posto a tutela di interessi di carattere generale, che prevalgono su quelli derivanti dallo specifico rapporto contrattuale intercorrente tra appaltatore, direttore dei lavori e committente.

La responsabilità per gravi difetti, precisa la Suprema Corte, è extracontrattuale perché finalizzata a garantire la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre opere immobili destinate a durare nel tempo. Una tutela che è funzionale alla salvaguardia dell’incolumità personale dei cittadini e, dunque, di interessi generali inderogabili, che trascendono i confini dei rapporti negoziali tra le parti.

Di conseguenza, qualora le opere risultino viziate o rovinate – come nel caso esaminato dalla sentenza in commento – il direttore dei lavori risponde integralmente nei confronti del committente, che si tratti di un Condominio o di un privato, in regime di obbligazione solidale, ai sensi dell’art. 2055 c.c.

La norma dispone che, se il fatto dannoso è imputabile a più soggetti, tutti sono obbligati in solido al risarcimento. Chi abbia risarcito il danno ha poi diritto di regresso nei confronti degli altri, in proporzione alla gravità della rispettiva colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate. In caso di incertezza, le colpe si presumono di pari grado.

Corresponsabilità

In sintesi, in materia di responsabilità ex art. 1669 c.c., sussiste un obbligo risarcitorio solidale nei confronti del committente a carico del direttore dei lavori, del progettista e dell’appaltatore. Ciascuno di essi può essere chiamato a rispondere dell’intero danno eventualmente cagionato.

Il soggetto che abbia provveduto al pagamento per tutti conserva, successivamente, la facoltà di esercitare l’azione di regresso verso gli altri corresponsabili, secondo la misura delle rispettive responsabilità.

Con specifico riferimento alla figura del direttore dei lavori, la Cassazione chiarisce che non assume rilievo il grado, più o meno elevato, della sua responsabilità nella produzione dei vizi o della rovina dell’opera. È sufficiente, infatti, che il suo comportamento abbia concorso, anche solo in parte, alla determinazione dell’evento dannoso.

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Cucchiara Cosimo
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