La Suprema Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ribadisce che la nozione di condominio non è limitata alla classica struttura a più piani, bensì si estende a contesti diversi. È configurabile sia nel caso in cui le unità immobiliari siano sovrapposte verticalmente, come negli edifici tradizionali, sia quando le proprietà siano collocate in sequenza orizzontale, formando complessi di abitazioni affiancate.
Questo significa che anche villette a schiera, palazzine adiacenti o immobili contigui, purché collegati da parti comuni essenziali, possono essere qualificati come condominio. L’articolo 1117 del Codice Civile, infatti, individua chiaramente le strutture e gli impianti che determinano la condominialità: scale, tetti, cortili, fondazioni, impianti idrici ed elettrici condivisi. In presenza di tali elementi, il vincolo condominiale si considera pienamente operante, indipendentemente dalla disposizione spaziale degli immobili.
Le pronunce di legittimità, tra cui la Cass. n. 27360/2016, n. 18344/2015, n. 4973/2007 e n. 8066/2005, confermano questa lettura estensiva. Tale interpretazione non è solo teorica ma assume rilievo pratico anche nell’applicazione delle agevolazioni fiscali, come il Superbonus 110% e il bonus 70%. In caso di sovrapposizione di interventi, la Cassazione chiarisce che il condominio – sia verticale che orizzontale – è il soggetto giuridico legittimato a beneficiare delle detrazioni.
Pertanto, se più proprietari di unità immobiliari contigue decidono di avvalersi di interventi di riqualificazione energetica o antisismica, potranno agire come condominio a tutti gli effetti, con diritto alle stesse agevolazioni previste per edifici multipiano. Un aspetto che amplia notevolmente il perimetro delle opportunità fiscali a disposizione di chi abita in complessi residenziali non tradizionali.


