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Come non pagare IMU per una casa inagibile

Ottenere la riduzione del 50% della base imponibile Imu è necessario che l’inagibilità o inabitabilità venga accertata, alternativamente: dall’Ufficio tecnico comunale con perizia tecnica redatta da un professionista abilitato a carico del proprietario

L’IMU (Imposta Municipale Unica) è un tributo comunale che grava sul possesso di immobili, ma in alcuni casi specifici è possibile ottenere una riduzione dell’imposta, o persino non pagarla. Uno di questi casi riguarda le case inagibili o inabitabili. Ma cosa si intende per immobile inagibile ai fini IMU? Quali requisiti bisogna rispettare? E come si ottiene la riduzione del 50%? Scopriamolo in questa guida aggiornata al 2025.

Cosa significa immobile inagibile ai fini IMU

Un immobile si considera inagibile quando è in condizioni tali da non poter essere utilizzato in sicurezza, e il degrado non può essere eliminato con semplici interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Si tratta di fabbricati che richiedono opere di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o restauro per poter tornare agibili.

Attenzione: l’inagibilità deve essere oggettiva e non deve derivare dalla mera scelta del proprietario di non abitare l’immobile.

La norma di riferimento: Legge di Bilancio 2020

La riduzione IMU per immobili inagibili è prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), articolo 1, comma 747, lettera b), che stabilisce:

“Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.”

La norma prevede che l’inagibilità sia accertata:

  • con perizia dell’ufficio tecnico comunale (a spese del proprietario);
  • oppure con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, redatta da un tecnico abilitato.

Quando spetta la riduzione IMU del 50%

La riduzione IMU per immobili inagibili si applica solo se:

  • L’immobile è effettivamente inagibile o inabitabile;
  • L’immobile è di fatto non utilizzato (ad esempio non adibito a deposito o magazzino);
  • Il proprietario ha presentato la documentazione richiesta al Comune;
  • Le condizioni di inagibilità persistono per un periodo continuativo dell’anno.

⛔ Non spetta la riduzione se:

  • L’immobile è comunque utilizzato per qualsiasi finalità;
  • Sono in corso lavori di ristrutturazione (poiché è considerato utilizzato);
  • L’immobile è locato o affittato, anche se disabitato.

Differenza tra immobile inagibile e fabbricato collabente

Spesso si fa confusione tra fabbricati inagibili e fabbricati collabenti.

Tipo di immobileCaratteristicheCategoria catastaleRendita catastaleIMU
InagibileDegrado non recuperabile con manutenzioneCategoria ordinaria (es. A/3)PresenteSì, ma con riduzione del 50%
Collabente (F/2)In rovina, inutilizzabile e senza redditoF/2 (senza rendita)NessunaEsente da IMU

La Cassazione (ord. n. 5175/2020) ha chiarito che un immobile inagibile mantiene la rendita catastale e dunque l’imposizione IMU (ridotta), mentre i fabbricati collabenti ne sono esenti per assenza di rendita.

Come ottenere il riconoscimento dell’inagibilità

Per accedere alla riduzione IMU, il contribuente deve:

  1. Presentare una richiesta di accertamento dell’inagibilità all’Ufficio tecnico comunale, allegando una perizia tecnica (a proprie spese);
  2. Oppure, in alternativa, presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 redatta da un tecnico abilitato, attestante l’inagibilità.

Il Comune può procedere con sopralluoghi e controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni. La documentazione deve essere conservata per eventuali controlli fiscali.

🛑 Nota: l’inagibilità deve essere dichiarata tempestivamente, prima dell’applicazione dell’agevolazione, e riguarda solo il periodo in cui l’immobile è effettivamente inagibile.

Cosa non fare per evitare il rigetto dell’istanza

Per non perdere il diritto alla riduzione IMU:

  • Non dichiarare inagibilità se l’immobile viene usato (anche solo come deposito);
  • Non limitarsi a una semplice autocertificazione priva di perizia tecnica;
  • Non presentare la documentazione a posteriori;
  • Non confondere interventi di manutenzione con degrado strutturale.

Una recente sentenza della Corte tributaria di secondo grado della Lombardia (28 ottobre 2024) ha ribadito che non è sufficiente una perizia tecnica generica: deve emergere l’impossibilità di utilizzo non superabile con la manutenzione ordinaria o straordinaria.

Giurisprudenza recente: cosa dicono le sentenze

  • Cassazione, ord. n. 8592/2021: se il Comune è a conoscenza dell’inagibilità, la riduzione IMU del 50% va applicata anche in assenza di domanda, in base ai principi di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione.
  • Cassazione, ord. n. 1016/2023: è fondamentale la presentazione della dichiarazione IMU per ottenere la riduzione. Il Comune ha diritto a verificare lo stato dell’immobile.
  • CTR Cagliari, sent. 2019: l’inagibilità deve essere effettiva, non basta che il Comune imponga il rifacimento della facciata per decoro urbano.

FAQ: domande frequenti

Posso ottenere la riduzione IMU per una casa che non abito più?

Solo se l’immobile è anche oggettivamente inagibile e inutilizzato.

L’immobile è inagibile ma lo uso come magazzino: ho diritto alla riduzione?

No. L’immobile deve essere completamente inutilizzato.

Cosa succede se vendo l’immobile inagibile?

La dichiarazione di inagibilità va comunicata anche al nuovo proprietario, che potrà usufruire della riduzione solo se sussistono le condizioni e se presenta apposita dichiarazione.


Conclusioni e consigli operativi

Se sei proprietario di un immobile inagibile, puoi ottenere una riduzione del 50% della base imponibile IMU, ma devi rispettare requisiti ben precisi:

  • Assicurati che l’inagibilità sia reale, oggettiva e certificata;
  • Presenta la perizia tecnica o la dichiarazione sostitutiva nei tempi previsti;
  • Conserva tutta la documentazione per eventuali controlli;
  • Non utilizzare l’immobile, neanche parzialmente.

La normativa è chiara, ma l’applicazione dipende anche dai regolamenti comunali. Per questo è sempre consigliabile rivolgersi a un tecnico abilitato e contattare il proprio Comune per chiarimenti.

Di Cucchiara Cosimo

*Gestione Immobiliare - Amministratore di Condominio*

Esperto in gestione immobiliare - amministratore di condominio con una vasta esperienza nel settore. Laureato all'Università di Bologna. Iscritto e abilitato presso l'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio (ANAPI) numero P9007, offre servizi di gestione condominiale di alta qualità, garantendo efficienza e trasparenza.

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