Oneri condominiali e spese straordinarie: a chi spettano in caso di compravendita
Un’analisi chiara su come vengono ripartiti gli oneri condominiali quando un immobile cambia proprietario.
Quando si acquista o si cede un immobile situato in un condominio, una delle questioni più insidiose riguarda il pagamento degli oneri condominiali, soprattutto quelli straordinari.
Il tema diventa ancora più delicato se la vendita interviene dopo che l’assemblea ha approvato lavori rilevanti.
Chi paga? E perché? La legge offre risposte precise, ma non sempre intuitive.
Oneri condominiali ordinari e straordinari
Le spese condominiali si suddividono in due macro-categorie ben distinte.
Spese ordinarie
Riguardano la gestione quotidiana dell’edificio: pulizia delle parti comuni, manutenzione dell’ascensore, illuminazione, assicurazione del fabbricato e servizi essenziali.
Spese straordinarie
Attengono a interventi non ricorrenti e strutturalmente rilevanti: rifacimento della facciata, lavori di ristrutturazione, consolidamenti statici, installazione di nuovi impianti.
Le prime seguono la logica dell’utilizzo. Le seconde, invece, aprono spesso scenari conflittuali, specie in prossimità di una compravendita.
Chi paga le spese straordinarie in caso di vendita
La normativa di riferimento è l’art. 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
La regola è netta: chi subentra nei diritti di un condomino risponde in solido con il precedente proprietario delle spese relative all’anno in corso e a quello precedente.
Ciò significa che il nuovo proprietario può essere chiamato a pagare nei confronti del condominio.
Ma nel rapporto interno tra venditore e acquirente, la spesa straordinaria resta imputabile a chi era proprietario al momento della delibera assembleare.
Si tratta di un’obbligazione propter rem, legata alla titolarità del bene nel momento decisionale.
Esempio pratico
L’assemblea approva il rifacimento della facciata a maggio.
Il proprietario vende l’immobile a settembre.
Anche se i lavori iniziano dopo il rogito, le spese deliberate restano a carico del venditore.
Il motivo è semplice: la decisione è maturata quando l’immobile era ancora nella sua disponibilità giuridica.
È possibile un accordo tra venditore e acquirente?
Sì. E accade spesso.
La legge consente alle parti di concordare una ripartizione diversa delle spese straordinarie.
A una condizione imprescindibile: l’accordo deve essere espresso in modo chiaro e inequivocabile.
Alcune ipotesi frequenti
- Ripartizione delle spese: venditore e acquirente dividono l’onere, ad esempio al 50%.
- Accollo al venditore: il venditore si assume integralmente le spese già deliberate.
- Accollo all’acquirente: l’acquirente accetta le spese, spesso ottenendo una riduzione del prezzo di acquisto.
Come formalizzare l’accordo
Ogni intesa deve essere cristallizzata per iscritto.
Il luogo naturale è il contratto preliminare o, in alternativa, l’atto definitivo di compravendita.
L’assenza di una clausola esplicita espone entrambe le parti a contestazioni future. E a contenziosi evitabili.
La responsabilità dell’amministratore di condominio
L’amministratore riveste un ruolo strategico.
È tenuto a fornire all’acquirente una certificazione aggiornata sulla situazione debitoria o creditoria dell’unità immobiliare.
Deve inoltre indicare con precisione:
- le delibere già adottate,
- i lavori straordinari approvati o in corso,
- gli importi preventivati.
Trasparenza e tracciabilità sono essenziali per una valutazione consapevole dell’operazione.
La regola generale è chiara: le spese straordinarie deliberate prima della vendita competono al venditore.
Tuttavia, la flessibilità contrattuale consente soluzioni diverse, purché formalizzate correttamente.
Chi compra o vende un immobile farebbe bene a confrontarsi preventivamente con l’amministratore e, nei casi più complessi, con un professionista legale.
Prevenire equivoci significa tutelare il valore dell’operazione e procedere con maggiore serenità.


