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Esercizio delle Servitù: Diritti, Doveri e Limitazioni

In materia di esercizio delle servitù in base al titolo o al possesso e di divieto di innovazioni – aggravamento o diminuzione – si rinvia agli artt. da 1063 a 1071 c.c., soffermandoci qui solo sul tema delle chiusura del fondo.

Chiusura del fondo

Su quest’ultimo argomento, l’art. 1064, comma 2 c.c. – norma riconducibile al disposto dell’art. 841 c.c. – consente la chiusura del fondo, da parte del proprietario del fondo servente. E, dunque, il proprietario del fondo gravato da servitù di passaggio ha facoltà di chiuderlo ma deve lasciare libero e comodo ingresso e transito al proprietario del fondo dominante. Con la conseguenza che la apposizione di un cancello, ancorché accompagnato dalla consegna delle chiavi al proprietario del fondo dominante, comporta non soltanto un ammissibile sacrificio per quest’ultimo, ma anche una limitazione sostanziale al contenuto della servitù.

In caso di chiusura del fondo con cancello automatico, il proprietario è tenuto alla installazione di un citofono per garantire, ai sensi dell’art. 1064 secondo comma c.c., il diritto al libero e comodo accesso al fondo da parte del proprietario del fondo dominante senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante, con aggravamento della servitù.

Una volta esclusa l’insussistenza dell’atto emulativo per assenza di utilità per il proprietario e l’animus emulandi o nocendi, ossia l’intenzione di nuocere o di recare molestia ad altri la apposizione di un cancello sulla strada su cui la servitù si esplica, ancorché accompagnata dalla dazione delle chiavi al proprietario del fondo dominante, non comporta sempre per quest’ultimo un minimo e perciò ammissibile sacrificio, potendo quel rimedio – la dazione delle chiavi – palesarsi insufficiente nelle specifiche circostanze del caso concreto (in funzione della distanza del cancello del fondo dominante, dell’esistenza nello stesso di una casa stabilmente abitata, ecc.), a consentire il libero e comodo passaggio di tutte le persone che a piedi o con i veicoli, debbano servirsi della strada per accedere al fondo dominante, e quindi ad escludere che l’esercizio della facoltà di cui all’art. 841 si traduca in una limitazione sostanziale del contenuto della servitù.

ArgomentoSpiegazioneArticoli di riferimento
Chiusura del fondoIl proprietario del fondo servente può chiudere il fondo, ma deve garantire libero e comodo accesso al proprietario del fondo dominante.Art. 1064, comma 2 c.c.
– L’apposizione di un cancello, anche con consegna delle chiavi, può limitare la servitù.
– In caso di cancello automatico, è necessario un citofono per garantire l’accesso.
– La chiusura non deve essere un atto emulativo (cioè dannoso o molesto).
Tabella esplica chiusura del fondo

Opere sul fondo servente

A norma dell’art. 1069 c.c., «il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi».

Alla stregua della norma richiamata, il titolare della servitù ha la facoltà di eseguire opere sul fondo servente, ancorché non comprese nel contenuto della servitù, sempre ché necessarie alla conservazione di quest’ultima. La facoltà di eseguire opere da parte del proprietario del fondo dominante – di cui all’art. 1069 c.c. – era già prevista dal diritto romano e costituisce una facoltà che esorbita dal contenuto specifico della servitù.

Tale facoltà può però essere esclusa dal titolo o dalla legge (art. 1069 secondo comma c.c.) e può essere esercitata, oltre che dal titolare della servitù, anche dall’usufruttuario, dall’enfiteuta, dal possessore, che di fatto o giuridicamente esercitano la servitù, per evitare per esempio, una loro responsabilità nei confronti del titolare della servitù.

La facoltà esorbita dalle facoltà accessorie, di cui all’art. 1064 primo comma c.c., nella considerazione che le facoltà accessorie sono consentite al solo fine di rendere possibile l’esercizio della servitù, mentre la facoltà di eseguire opere sul fondo servente, di cui all’art. 1069 c.c., ha lo scopo di conservare la servitù. In particolare, mentre l’art. 1064 c.c. si riferisce a facoltà finalizzate all’esercizio della servitù, l’art. 1069 c.c. si riferisce alla esecuzione di opere necessarie alla conservazione della servitù, ad evitarne l’estinzione per non uso, senza incremento dell’utilità o della comodità.

L’art. 1069 c.c. si applica soltanto alle servitù volontarie e non anche alle servitù coattive, che sono soggette ad una disciplina specifica, come risulta dall’art. 1046 c.c., che rinvia non all’art. 1069 c.c., ma agli artt. 1033, 1035 e 1036 c.c.

Sotto questo profilo, la norma di cui all’art. 1069 c.c. deve considerarsi come disposizione a carattere generale, a differenza per esempio da quella di cui all’art. 1090 c.c. – dettata in tema di manutenzione del canale nell’ambito della servitù di presa o di derivazione di acqua – che mira solo ad evitare i danni derivanti dalla mancata esecuzione delle riparazioni.

Va da sé che le opere, necessarie per conservare la servitù, non devono essere conseguenti a innovazioni compiute dal proprietario del fondo servente. Le opere devono comunque essere eseguite in modo da recare il minore incomodo al proprietario del fondo servente e non devono arrecare danni, non solo al proprietario del fondo dominante, ma anche ai terzi vicini, se non nei limiti strettamente risultanti dal fine di conservare la servitù.

Ovviamente, la facoltà di eseguire opere sul fondo servente implica – come facoltà accessoria il diritto di entrare nel fondo, salvo il disposto di cui all’art. 843 c.c., che consente di entrare nel fondo servente per eseguire opere necessarie.

ArgomentoSpiegazioneArticoli di riferimento
Opere sul fondo serventeIl proprietario del fondo dominante può eseguire opere sul fondo servente per conservarne la servitù, scegliendo il tempo e il modo che arrechino minore incomodo al proprietario del fondo servente.Art. 1069 c.c.
– Le opere devono essere eseguite a sue spese, salvo diverso titolo o legge.
– Se le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono ripartite in proporzione ai vantaggi.
– La facoltà può essere esclusa dal titolo o dalla legge.
– Le opere non devono essere conseguenza di innovazioni del fondo servente.
– Non devono arrecare danni al fondo servente, al fondo dominante o a terzi.
– Il proprietario del fondo dominante può entrare nel fondo servente per eseguire le opere.Art. 843 c.c.
Tabella opere sul fondo servente

Di Cucchiara Cosimo

*Gestione Immobiliare - Amministratore di Condominio*

Esperto in gestione immobiliare - amministratore di condominio con una vasta esperienza nel settore. Laureato all'Università di Bologna. Iscritto e abilitato presso l'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio (ANAPI) numero P9007, offre servizi di gestione condominiale di alta qualità, garantendo efficienza e trasparenza.

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