L’usufruttuario può cambiare la serratura?
Sì, l’usufruttuario ha il diritto di sostituire la serratura dell’immobile per garantire la propria sicurezza. Tale facoltà, però, deve essere esercitata nel rispetto dei limiti posti dal Codice Civile, che disciplina in modo chiaro i diritti e gli obblighi dell’usufruttuario.
L’art. 981 c.c. stabilisce che l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa “con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica”. Ciò significa che può compiere modifiche funzionali al miglior utilizzo del bene, purché non lo trasformi in modo irreversibile o incompatibile con la sua natura. La sostituzione della serratura, essendo un intervento facilmente reversibile, rientra dunque tra le modifiche consentite.
Tuttavia, come ricorda la Cassazione civile, Sez. II, 19 aprile 2018, n. 9672, l’usufruttuario è tenuto a mantenere l’integrità del bene e a restituirlo al proprietario nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso. Pertanto, in assenza di accordo con il nudo proprietario, al termine dell’usufrutto può rendersi necessario reinstallare la serratura originaria.
Diritti e doveri dell’usufruttuario
- Tutela della sicurezza personale
L’usufruttuario, in forza dell’art. 982 c.c., può godere dell’immobile e trarne utilità diretta. In questa prospettiva, la sostituzione della serratura è legittima se volta a garantire un maggiore livello di protezione. - Rispetto della destinazione d’uso
L’art. 981 c.c. vincola l’usufruttuario a non alterare la destinazione economica del bene. Un intervento come la sostituzione della serratura non incide su tale aspetto, purché non si trasformi in una modifica irreversibile o sproporzionata. - Manutenzione ordinaria
Ai sensi dell’art. 1004 c.c., le spese ordinarie e le opere di conservazione sono a carico dell’usufruttuario. Rientrano in tale categoria anche la sostituzione di serrature e piccoli interventi di custodia. - Obbligo di restituzione
In base all’art. 1001 c.c., al termine dell’usufrutto il bene deve essere riconsegnato al nudo proprietario. Qualora siano state eseguite modifiche senza consenso, l’usufruttuario deve provvedere al ripristino.
Aspetti da considerare
- Consenso del proprietario
Se la serratura viene sostituita senza previa autorizzazione, la giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14 gennaio 1999, n. 280) ha chiarito che l’usufruttuario non può pretendere di lasciare in essere modifiche non concordate. Pertanto, la reinstallazione della serratura originaria può diventare obbligatoria al termine dell’usufrutto. - Limiti al diritto di esclusione
L’usufruttuario, pur godendo dell’immobile, non può impedire al nudo proprietario di esercitare le prerogative derivanti dalla proprietà. L’art. 983 c.c. sancisce che il proprietario conserva il diritto di disporre del bene, pur senza ledere l’usufrutto. Di conseguenza, non vi è alcun potere di “espellere” il proprietario o di negargli l’accesso in presenza di legittime ragioni.



