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Scioglimento della comunione

Cos’è lo scioglimento della comunione? Scopri come funziona e chi può richiederlo in caso di comproprietà di beni.

Cos’è lo scioglimento della comunione?

Lo scioglimento della comunione è il processo mediante il quale viene divisa la proprietà comune tra i comproprietari. Ciascuno dei partecipanti ha il diritto di chiedere al giudice la divisione della cosa comune in qualsiasi momento. Secondo l’art. 1111 c.c., il giudice può concedere una dilazione fino a cinque anni se l’immediato scioglimento rischia di pregiudicare gli interessi degli altri comproprietari. È anche possibile stipulare un patto per rimanere in comunione fino a dieci anni.

Come funziona lo scioglimento della comunione?

La divisione della cosa comune deve avvenire preferibilmente in natura, trasformando le quote ideali dei partecipanti in porzioni concrete (art. 1114 c.c.). Tuttavia, se il bene non può essere comodamente diviso, si può procedere all’assegnazione integrale a uno dei partecipanti, con eventuale conguaglio in denaro per gli altri, o alla vendita del bene e alla conseguente ripartizione del ricavato. Le norme sulla divisione ereditaria (art. 1116 c.c.) si applicano anche alla divisione delle cose comuni, purché non in contrasto con le disposizioni specifiche.

Chi può chiedere lo scioglimento della comunione?

Ogni partecipante alla comunione ha il diritto di chiedere lo scioglimento. Questo diritto è tutelato dalla legge per garantire che nessuno sia costretto a rimanere in una comproprietà contro la propria volontà. Tuttavia, è importante considerare che il giudice può ritardare lo scioglimento se ritiene che possa danneggiare gli altri comproprietari.

Cosa comporta lo scioglimento della comunione?

Lo scioglimento della comunione può avere diverse conseguenze. Se la divisione avviene in natura, ogni partecipante ottiene una porzione concreta del bene. In caso di vendita, i partecipanti ricevono una quota del ricavato. È fondamentale valutare attentamente le implicazioni economiche e legali prima di procedere, soprattutto in contesti di comunioni ereditarie.

Dalla comunione e al condominio


Il condominio è una delle forme più complesse di comunione che esistono nel diritto privato. È regolato dal Codice civile, specificamente nel Titolo VII, che tratta della comunione in generale. In particolare, il Capo II, articoli 1117 – 1139 c.c., fornisce la disciplina relativa a questa istituzione, evidenziando come le norme sulla comunione si applichino anche al condominio.

Regolamentazione del condominio nel Codice civile


La regolamentazione del condominio nel Codice civile è essenziale per una gestione corretta degli edifici. L’art. 1117 c.c. definisce gli oggetti di proprietà comune, come suolo, fondazioni, muri maestri e altre parti essenziali per l’uso comune, stabilendo che queste sono condivise dai proprietari delle singole unità immobiliari, salvo diversa indicazione.

La definizione di condominio


Il Codice civile non offre una definizione esplicita di condominio, ma l’art. 1117 c.c. pone l’accento sulla comunione di beni comuni tra i condomini, necessari per l’uso e la funzionalità dell’edificio. Tra questi rientrano scale, tetti, impianti centralizzati e altri elementi che, per la loro natura, servono tutti i condomini.

Funzionalità dei beni comuni condominiali


La presenza di un vincolo di complementarietà e funzionalità tra le parti comuni e le singole unità immobiliari è ciò che determina l’esistenza del condominio. Questi beni, essendo destinati all’uso comune, richiedono una gestione oculata e conforme alle norme previste dal Codice civile per garantire il corretto funzionamento dell’edificio nel suo complesso.

Giurisprudenza e definizione di condominio


La giurisprudenza ha offerto un contributo significativo alla chiarificazione del concetto di condominio. Una delle pronunce più rilevanti è la sentenza della Corte di Cassazione, II sezione civile, n. 12304 del 14 dicembre 1993, che stabilisce: “Il condominio non è soggetto giuridico dotato di propria personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice ente di gestione, il quale opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino.” Questo significa che il condominio esiste senza necessità di un atto costitutivo formale ogni volta che ci siano più proprietari di piani o porzioni di piani e parti comuni. Il caso ordinario di costituzione di un condominio avviene dopo la costruzione di un edificio da parte di un imprenditore edile, originario unico proprietario dell’intero stabile, che vende i singoli appartamenti a terzi, anche se solo a un nuovo proprietario. La coesistenza di parti comuni accanto a proprietà esclusive è l’unico requisito necessario per parlare di condominio.

Differenze tra comunione e condominio


Sebbene le figure di comunione e condominio condividano diverse norme del Codice civile, esse presentano profonde differenze. La comunione si caratterizza per il fatto che l’unico diritto spettante a ciascun comunista è sulla proprietà comune indivisa. Il condominio, invece, si distingue per la compresenza di due diritti: uno di proprietà esclusiva e uno di proprietà di comunione forzosa avente ad oggetto le parti comuni. Le parti condominiali, essendo di pertinenza del condominio, non possono essere divise. Qualora ciò avvenisse, si configurerebbe il caso di un condomino che, per esimersi dall’obbligo di contribuzione alle spese di manutenzione, potrebbe rinunciare alla contitolarità delle parti comuni, come il pianerottolo d’ingresso, le scale, i muri maestri o le fondazioni (art. 1118 c.c.).

Predominanza dell’interesse collettivo


Una differenza cruciale tra comunione e condominio risiede nella predominanza dell’interesse collettivo rispetto agli interessi individuali dei condomini. Nella comunione, l’unico criterio applicabile è quello del valore delle quote. Nel condominio, oltre al valore delle quote, risulta decisivo il numero di partecipanti. L’art. 1136 c.c. stabilisce che l’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentano i 2/3 del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Le deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Per approfondire, consulta il nostro articolo su Gestione ordinaria e regolamento condominiale.

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Di Cucchiara Cosimo

*Gestione Immobiliare - Amministratore di Condominio*

Esperto in gestione immobiliare - amministratore di condominio con una vasta esperienza nel settore. Laureato all'Università di Bologna. Iscritto e abilitato presso l'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio (ANAPI) numero P9007, offre servizi di gestione condominiale di alta qualità, garantendo efficienza e trasparenza.

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