Trovare pace tra le mura di casa non è un lusso. È un diritto. Un diritto riconosciuto e protetto, tanto dai regolamenti condominiali – che spesso scandiscono precise fasce orarie dedicate al riposo – quanto dalle norme del codice civile. Il riferimento cardine è l’articolo 844 c.c., che disciplina le immissioni provenienti dal fondo del vicino, stabilendo che non possano essere vietate se rientrano nella normale tollerabilità, valutata in relazione alla condizione dei luoghi e al necessario bilanciamento tra esigenze produttive e tutela della proprietà.
In questo alveo normativo rientrano anche le ipotesi di ascensore eccessivamente rumoroso. Non esiste, infatti, un diritto assoluto al silenzio. Ciò che il legislatore tutela è piuttosto la pretesa a non subire rumori abnormi, sproporzionati, tali da oltrepassare la soglia di ciò che può essere ragionevolmente sopportato. Una soglia mobile, elastica, da modellare caso per caso. Ed è proprio per questa ragione che il tema delle immissioni acustiche continua a essere una costante, quasi un classico intramontabile, del contenzioso condominiale.
L’ascensore come fonte di disturbo acustico
Nel microcosmo del condominio le fonti di rumore sono molteplici. Il cancello dei garage, la centrale termica, l’autoclave. E, non di rado, l’ascensore. Dal punto di vista tecnico, il rumore può propagarsi per via aerea oppure per via strutturale, sotto forma di vibrazioni che si insinuano nelle murature e si diffondono negli appartamenti adiacenti alla sorgente sonora, colpendo in modo particolare chi vive a ridosso del vano ascensore.
Che l’ascensore possa trasformarsi in una presenza invasiva lo ha confermato anche la giurisprudenza. Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 2579 del 24 ottobre 2023, ha condannato un condominio al risarcimento dei danni in favore di un condomino, per il quale la rumorosità dell’impianto aveva reso ormai intollerabile lo svolgimento delle normali attività quotidiane. Nel caso esaminato, perizie tecniche e testimonianze hanno dimostrato che i livelli sonori prodotti dall’ascensore, disciplinati dal DPCM 5 dicembre 1997, superavano ampiamente i limiti massimi consentiti all’interno delle abitazioni.
La soglia della normale tollerabilità
Pretendere l’assenza totale di rumori in un edificio condominiale sarebbe irrealistico. Per questo la legge n. 447/1995 e il citato DPCM del 1997 – fatte salve eventuali prescrizioni comunali più restrittive – fissano parametri precisi di tollerabilità. Durante il periodo diurno, dalle 6.00 alle 22.00, il rumore non deve eccedere i 5 decibel rispetto al rumore di fondo esterno. Nelle ore notturne, dalle 22.01 alle 5.59, la soglia si abbassa a 3 decibel.
Su questo punto è illuminante un arresto della Corte di Cassazione (Cass. civ., n. 26898/2011), secondo cui i limiti normativi previsti per la progettazione e l’installazione degli ascensori possono essere utilizzati come parametri oggettivi nel giudizio di tollerabilità delle immissioni. Si tratta di regole pensate proprio per contenere l’impatto acustico in ambienti circoscritti come i fabbricati condominiali e, in ultima analisi, per tutelare la salute delle persone direttamente esposte.
La valutazione, tuttavia, non è mai astratta. La tollerabilità del rumore è un concetto relativo, che muta in base al contesto ambientale, alle caratteristiche della zona, alle abitudini di vita degli abitanti e alla rumorosità di fondo costante. L’accertamento ex art. 844 c.c. deve quindi confrontarsi, da un lato, con la sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, con la realtà locale. Spetterà poi al giudice di merito individuare gli accorgimenti tecnici idonei a ricondurre le immissioni entro limiti accettabili.
Come tutelarsi
Dimostrare il superamento della normale tollerabilità richiede, nella maggior parte dei casi, accertamenti di natura tecnica. Solo un esperto, attraverso strumenti adeguati e competenze specifiche, può misurare l’intensità dei suoni e valutarne l’impatto sulla qualità della vita. La prova testimoniale può affiancare quella tecnica, specie se proveniente dai vicini, purché si limiti a fatti direttamente percepiti e non a giudizi di valore.
Un ulteriore supporto può arrivare dall’intervento della polizia locale o dell’ARPA, chiamate a effettuare sopralluoghi e a redigere verbali sulla rumorosità contestata. Documenti che, in sede giudiziale, possono assumere un peso tutt’altro che marginale.
Profili risarcitori e responsabilità
In presenza di determinate condizioni, i rumori prodotti dall’ascensore possono persino assumere rilievo penale. L’articolo 659 del codice penale punisce chi disturba le occupazioni o il riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori, ma affinché il fatto sia penalmente rilevante è necessario che le immissioni superino la normale tollerabilità e siano idonee a infastidire una pluralità indeterminata di soggetti, dunque una parte significativa dei residenti.
Sul piano civile, invece, la tutela si articola nel risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Secondo un orientamento consolidato della Cassazione, il risarcimento non ha funzione punitiva, ma compensativa: deve cioè commisurarsi al pregiudizio effettivamente subito. Spetta all’attore, ai sensi dell’art. 2697 c.c., provare non solo l’esistenza di un danno alla salute, ma anche il nesso causale tra la patologia lamentata e le immissioni rumorose. In questa prospettiva, certificazioni mediche e visite specialistiche diventano strumenti probatori fondamentali.
I diritti lesi dal rumore eccessivo
Diverso è il discorso per il danno non patrimoniale, risarcibile anche in assenza di un danno biologico documentato. Il parametro di riferimento è la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare e alla libera esplicazione delle abitudini quotidiane all’interno della propria abitazione. Diritti di rango costituzionale, rafforzati dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cui il giudice nazionale è tenuto a conformarsi, come ribadito dalla Cassazione (ord. n. 21621/2021).
Tornando al caso deciso dal Tribunale di Genova, il giudice ha ritenuto dimostrato il pregiudizio subito dal condomino nella gestione della vita domestica a causa del rumore dell’ascensore. Per questo ha liquidato, in via equitativa, la somma di 7.500 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Un segnale chiaro. Il rumore non è solo fastidio. Quando diventa persistente e invasivo, può trasformarsi in una violazione concreta dei diritti fondamentali della persona.

