Per installare un ascensore non serve che nel condominio vivano persone con disabilità

Nel panorama condominiale, l’installazione di un ascensore destinato al superamento delle barriere architettoniche non richiede affatto la presenza, attuale e comprovata, di soggetti con disabilità residenti nello stabile. È un punto fermo. A ribadirlo è stato il Tribunale di Genova con la sentenza n. 2570 del 23 ottobre 2023, respingendo il ricorso di alcuni condomini contrari alla delibera assembleare che aveva approvato l’intervento proprio per l’assenza, a loro dire, di persone disabili nell’edificio.

Un’argomentazione che non ha convinto i giudici liguri. E non poteva essere altrimenti.

Ascensore e barriere architettoniche: come funziona la procedura

L’installazione di un ascensore rientra a pieno titolo tra le innovazioni sulle parti comuni e, come tale, deve essere autorizzata dall’assemblea condominiale. La disciplina di riferimento è quella dettata dall’articolo 1120, secondo comma, del Codice civile, espressamente richiamato dall’articolo 2 della Legge n. 13 del 1989, normativa cardine in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Il legislatore, consapevole della rilevanza sociale di tali interventi, ha previsto maggioranze deliberative agevolate. Non è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell’edificio. È sufficiente, invece, la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dello stabile.

Una scelta non casuale. L’obiettivo è rendere più agevole la realizzazione di opere che migliorano la fruibilità dell’edificio, ne accrescono il valore e rispondono a un interesse che travalica il singolo proprietario.

Il ruolo dell’amministratore

L’amministratore di condominio non ha margini di discrezionalità. A fronte della richiesta anche di un solo condomino interessato, è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni.

Se l’assemblea non delibera entro tre mesi dalla richiesta scritta, oppure se l’intervento approvato non viene eseguito, la legge riconosce al soggetto interessato – in presenza di disabilità – la possibilità di procedere autonomamente alla realizzazione dell’impianto, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 1120 e 1121 del Codice civile, sostenendone direttamente i costi.

Non serve che nel condominio vi siano disabili

Ed è qui il nodo centrale. Le maggioranze semplificate previste dalla Legge n. 13/1989 trovano applicazione anche quando nello stabile non risiedono persone con disabilità.

La normativa, infatti, non tutela esclusivamente chi abita l’immobile. Le agevolazioni operano anche quando il soggetto con disabilità utilizza l’edificio per motivi lavorativi, professionali o comunque per esigenze diverse dalla residenza. Ancor più in generale, la legge prescinde del tutto dalla presenza stabile di portatori di handicap.

La ratio è chiara: garantire la visitabilità e l’accessibilità degli edifici a chiunque vi abbia occasione di accedere. Proprietari, inquilini, lavoratori, visitatori. Oggi e domani. Senza distinzioni.

La decisione del Tribunale di Genova

Il Tribunale ha chiarito un principio di fondo: la normativa sulle barriere architettoniche persegue un interesse generale, che va ben oltre i diritti individuali del singolo disabile.

Gli impianti “antibarriera”, anche quando promossi da un’iniziativa individuale, assolvono a una funzione sociale di rango costituzionale. Producono benefici diffusi. Migliorano la qualità dell’abitare. Rafforzano l’inclusività degli spazi comuni.

È un orientamento consolidato, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione – tra le altre, sentenza n. 7028 del 12 marzo 2019 – e confermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 167 del 1999, che ha sottolineato l’importanza di garantire l’accesso agli edifici a tutti, indipendentemente dalla titolarità o dalla condizione soggettiva degli occupanti.

Un principio che guarda al futuro

L’ascensore non è solo una risposta a un bisogno contingente. È una scelta di civiltà. E di lungimiranza.

La legge non chiede di dimostrare chi, oggi, abbia difficoltà motorie. Chiede di costruire edifici che siano accessibili a tutti, sempre. Anche a chi verrà. Anche a chi, un domani, ne avrà bisogno.

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Cucchiara Cosimo
Cucchiara Cosimo – Gestione Immobiliare e Amministratore di Condominio Cucchiara Cosimo è un amministratore di condominio professionista ed esperto in gestione immobiliare, con una solida esperienza nella gestione di condomini residenziali e complessi immobiliari. Laureato presso l’Università di Bologna, è iscritto e abilitato all’Associazione Nazionale Amministratori di Condominio (ANAPI) con numero P9007. Opera con un approccio basato su trasparenza, efficienza amministrativa e tutela degli interessi dei condomini, offrendo servizi completi di amministrazione condominiale e consulenza immobiliare. Servizi di Gestione Condominiale e Immobiliare Gestione amministrativa del condominio, con cura della documentazione condominiale e degli adempimenti normativi Gestione contabile condominiale, redazione bilanci, riparti spese, pagamenti e adempimenti fiscali Manutenzione ordinaria e straordinaria, coordinamento fornitori e interventi tecnici Servizi innovativi per il condominio, orientati a migliorare efficienza, sicurezza e controllo dei costi Consulenza esperta in materia legale e fiscale condominiale, aggiornata alla normativa vigente Reperibilità Amministratore di Condominio Orari di disponibilità: dal lunedì al sabato, dalle 14:30 alle 19:00 Per urgenze condominiali, è possibile il contatto anche nel fine settimana. Preventivi per Amministrazione e Gestione Condominio Richiedi un preventivo personalizzato per la gestione del condominio: 📧 info@cucchiaracosimo.it