Nel panorama condominiale, l’installazione di un ascensore destinato al superamento delle barriere architettoniche non richiede affatto la presenza, attuale e comprovata, di soggetti con disabilità residenti nello stabile. È un punto fermo. A ribadirlo è stato il Tribunale di Genova con la sentenza n. 2570 del 23 ottobre 2023, respingendo il ricorso di alcuni condomini contrari alla delibera assembleare che aveva approvato l’intervento proprio per l’assenza, a loro dire, di persone disabili nell’edificio.
Un’argomentazione che non ha convinto i giudici liguri. E non poteva essere altrimenti.
Ascensore e barriere architettoniche: come funziona la procedura
L’installazione di un ascensore rientra a pieno titolo tra le innovazioni sulle parti comuni e, come tale, deve essere autorizzata dall’assemblea condominiale. La disciplina di riferimento è quella dettata dall’articolo 1120, secondo comma, del Codice civile, espressamente richiamato dall’articolo 2 della Legge n. 13 del 1989, normativa cardine in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Il legislatore, consapevole della rilevanza sociale di tali interventi, ha previsto maggioranze deliberative agevolate. Non è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell’edificio. È sufficiente, invece, la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dello stabile.
Una scelta non casuale. L’obiettivo è rendere più agevole la realizzazione di opere che migliorano la fruibilità dell’edificio, ne accrescono il valore e rispondono a un interesse che travalica il singolo proprietario.
Il ruolo dell’amministratore
L’amministratore di condominio non ha margini di discrezionalità. A fronte della richiesta anche di un solo condomino interessato, è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni.
Se l’assemblea non delibera entro tre mesi dalla richiesta scritta, oppure se l’intervento approvato non viene eseguito, la legge riconosce al soggetto interessato – in presenza di disabilità – la possibilità di procedere autonomamente alla realizzazione dell’impianto, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 1120 e 1121 del Codice civile, sostenendone direttamente i costi.
Non serve che nel condominio vi siano disabili
Ed è qui il nodo centrale. Le maggioranze semplificate previste dalla Legge n. 13/1989 trovano applicazione anche quando nello stabile non risiedono persone con disabilità.
La normativa, infatti, non tutela esclusivamente chi abita l’immobile. Le agevolazioni operano anche quando il soggetto con disabilità utilizza l’edificio per motivi lavorativi, professionali o comunque per esigenze diverse dalla residenza. Ancor più in generale, la legge prescinde del tutto dalla presenza stabile di portatori di handicap.
La ratio è chiara: garantire la visitabilità e l’accessibilità degli edifici a chiunque vi abbia occasione di accedere. Proprietari, inquilini, lavoratori, visitatori. Oggi e domani. Senza distinzioni.
La decisione del Tribunale di Genova
Il Tribunale ha chiarito un principio di fondo: la normativa sulle barriere architettoniche persegue un interesse generale, che va ben oltre i diritti individuali del singolo disabile.
Gli impianti “antibarriera”, anche quando promossi da un’iniziativa individuale, assolvono a una funzione sociale di rango costituzionale. Producono benefici diffusi. Migliorano la qualità dell’abitare. Rafforzano l’inclusività degli spazi comuni.
È un orientamento consolidato, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione – tra le altre, sentenza n. 7028 del 12 marzo 2019 – e confermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 167 del 1999, che ha sottolineato l’importanza di garantire l’accesso agli edifici a tutti, indipendentemente dalla titolarità o dalla condizione soggettiva degli occupanti.
Un principio che guarda al futuro
L’ascensore non è solo una risposta a un bisogno contingente. È una scelta di civiltà. E di lungimiranza.
La legge non chiede di dimostrare chi, oggi, abbia difficoltà motorie. Chiede di costruire edifici che siano accessibili a tutti, sempre. Anche a chi verrà. Anche a chi, un domani, ne avrà bisogno.


