I rumori da ristrutturazione non sono reato se disturbano solo i vicini

Ristrutturazione e condominio, per usare una celebre espressione manzoniana, sono un matrimonio che non s’ha da fare. È un dato di fatto. Intervenire su un appartamento significa rompere piastrelle, demolire vecchi pavimenti, realizzare nuove tramezzature, montare arredi e impianti. Attività diverse, ma accomunate da un elemento inevitabile: il rumore.

Ed è proprio qui che nasce il conflitto. Da un lato, il legittimo interesse del singolo proprietario a riqualificare il proprio immobile. Dall’altro, l’altrettanto comprensibile esigenza di quiete e tranquillità degli altri condomini, soprattutto di chi vive a ridosso dell’unità oggetto dei lavori. In alcuni casi, la tensione può degenerare fino a sfociare in una querela per il reato di disturbo della quiete pubblica ex art. 659 c.p. È quanto accaduto nel capoluogo dauno.

Una vicenda che ha costretto il condomino coinvolto a spingersi fino in Cassazione per vedere ribaltata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale penale di Foggia. Il riferimento è alla sentenza n. 7717, emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione il 22 febbraio 2024.

Rumori da ristrutturazione: la vicenda

I fatti risalgono a un periodo antecedente alla pandemia e riguardano lavori di ristrutturazione eseguiti all’interno di un appartamento. I rumori ritenuti eccessivi, uniti alla circostanza che tali emissioni si sarebbero verificate anche in fasce orarie non consentite dal regolamento condominiale, hanno indotto il vicino a sporgere querela.

Da qui, l’apertura di un procedimento penale per la violazione dell’art. 659 c.p., rubricato “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. Ritenuta fondata la notizia di reato, il procedimento approda in Tribunale. Anche grazie alle testimonianze di altri vicini, il giudice di primo grado accoglie la tesi accusatoria.

La conseguenza è pesante. Condanna del proprietario alla pena di 200 euro di ammenda, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. Una decisione che il condannato ritiene ingiusta e carente sotto il profilo motivazionale. Da qui, la scelta di ricorrere in Cassazione.

I presupposti del reato di disturbo della quiete pubblica

La Suprema Corte, esaminati gli atti, ritiene fondato il ricorso. Il gravame viene accolto e il proprietario assolto. Secondo i giudici del Palazzaccio, il Tribunale ha costruito la propria decisione su argomentazioni fragili, senza verificare in modo adeguato l’effettiva idoneità dei rumori a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 659 c.p., è vero che non occorre dimostrare né l’estensione geografica delle emissioni sonore né il disturbo arrecato a un numero elevato di persone. Tuttavia, in ambito condominiale, è necessario che i rumori siano idonei a turbare la quiete non soltanto degli occupanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte, ma di una parte apprezzabile degli abitanti dello stabile.

Un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, come ricordato anche da Cass. pen., Sez. I, n. 45616 del 14 ottobre 2013.

Rumori da ristrutturazione in condominio e onere della prova

La prova del superamento della soglia penalmente rilevante può essere fornita in diversi modi. Non è indispensabile una perizia o una consulenza tecnica. Possono assumere rilievo anche elementi probatori di altra natura, come le dichiarazioni di altri condomini o di soggetti in grado di descrivere le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti.

Tali dichiarazioni devono però essere idonee a fondare, nel convincimento del giudice, l’accertamento oggettivo del superamento della normale tollerabilità. Nel caso di specie, questa prova non è stata raggiunta.

Il giudice di primo grado, infatti, ha travisato le risultanze probatorie emerse dalle testimonianze raccolte. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento dirimente: la presunta violazione del regolamento condominiale non è stata dimostrata, poiché tale regolamento non è mai stato prodotto in giudizio.

Alla luce di queste carenze, la motivazione sulla sussistenza del reato è risultata insufficiente. Un vizio che ha inficiato la sentenza impugnata, determinandone l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia.

Il collegamento con l’azione civile ex art. 844 c.c.

Merita, infine, una riflessione il collegamento tra la vicenda penale e l’azione civile prevista dall’art. 844 del codice civile. Al di là del profilo penalistico, il vicino che subisce i rumori può comunque agire in sede civile.

È possibile instaurare un giudizio ordinario oppure ricorrere a un accertamento tecnico preventivo per verificare se le immissioni abbiano superato il limite della normale tollerabilità e, in tal caso, chiedere un risarcimento del danno.

Sul punto, è utile ricordare che la giurisprudenza in materia di art. 844 c.c. ritiene che la soglia della normale tollerabilità venga superata quando il rumore eccede il rumore di fondo di oltre 3 decibel. È questo il parametro tecnico comunemente utilizzato per individuare il limite oltre il quale l’immissione diventa giuridicamente rilevante.

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Cucchiara Cosimo
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