Non avete ricevuto l’avviso di convocazione dell’assemblea?
Oppure lo avete rinvenuto tra le email o nella cassetta della posta quando ormai i giochi erano fatti?
In situazioni simili, il condomino può contestare la validità dell’avviso e chiedere l’annullamento delle delibere adottate.
Una recente pronuncia del Tribunale di Monza – sentenza n. 1734 del 12 giugno 2024 – ha ribadito un principio netto: la convocazione dell’assemblea deve avvenire esclusivamente tramite raccomandata A/R, posta elettronica certificata (PEC), fax o consegna a mano.
Qualsiasi altra modalità è da considerarsi priva di efficacia giuridica.
L’amministratore è quindi tenuto a utilizzare solo questi strumenti. Non per formalismo, ma perché sono gli unici in grado di assicurare la reale conoscibilità dell’avviso da parte del destinatario.
Convocazione dell’assemblea di condominio via email: il caso esaminato
Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale, un condomino ha contestato la mancata convocazione all’assemblea.
L’amministratore, anziché inviare gli avvisi tramite raccomandata A/R, li aveva inseriti direttamente nelle cassette postali. Non solo: le stesse comunicazioni erano state inoltrate anche via email ordinaria, evitando l’uso della PEC.
Il giudice ha accolto il ricorso.
L’avviso è stato ritenuto inefficace e la delibera impugnata è stata annullata.
Una decisione che non lascia spazio a interpretazioni elastiche.
Come richiedere la convocazione di un’assemblea condominiale
Prima della riforma del condominio del 2012, il quadro normativo era decisamente più fluido.
La convocazione poteva avvenire anche oralmente, spesso per telefono, purché tale prassi fosse condivisa o prevista dal regolamento condominiale.
Con la riforma, lo scenario è mutato radicalmente.
Oggi il codice civile impone modalità precise e inderogabili.
L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione stabilisce che l’avviso di convocazione deve essere comunicato solo tramite:
- posta raccomandata,
- posta elettronica certificata,
- fax,
- consegna a mano.
Ogni altra forma è esclusa.
Maggiori garanzie per il condomino
Il filo conduttore è evidente: la forma scritta è imprescindibile.
E non basta scrivere. Occorre utilizzare strumenti che garantiscano certezza, tracciabilità e verificabilità della comunicazione.
Solo così si tutela il diritto del condomino a partecipare consapevolmente alla vita assembleare.
Niente posta elettronica ordinaria
Nel caso concreto, la convocazione era stata inviata via email ordinaria e inserita nella cassetta postale.
Due modalità che il codice civile non contempla. E che, proprio per questo, risultano illegittime.
Una semplice email non offre le stesse garanzie di una raccomandata A/R o di una PEC.
Analogamente, lasciare un avviso nella buca delle lettere non equivale alla consegna a mano.
Secondo l’amministratore, si poteva presumere che il condomino fosse comunque venuto a conoscenza dell’assemblea.
Ma il Tribunale ha smentito anche questa tesi.
Gli strumenti utilizzati non costituiscono né prova certa né presunzione qualificata di conoscibilità.
A differenza del titolare di una PEC, chi possiede un indirizzo email ordinario non ha alcun obbligo di controllare la posta in arrivo. Nemmeno la ricevuta di lettura attribuisce valore legale alla comunicazione.
Lo stesso vale per la cassetta postale: il condomino non è tenuto a verificarla quotidianamente.
Di conseguenza, non può presumersi una tempestiva conoscenza della convocazione.



