La regola comunale: veranda senza permesso condominio
Il Regolamento del Comune di Firenze è chiaro: per installare dehors addossati agli edifici serve il consenso preventivo del condominio. A ribadirlo è stato il TAR Toscana, Sezione II, con la sentenza n. 836 dell’8 luglio 2024.
Il caso concreto sulla chiusura balconi con vetrate senza permessi
Un’enoteca, situata all’interno di un edificio condominiale, aveva richiesto di allestire un dehors composto da pedana e due ombrelloni per la ristorazione all’aperto. I condomini si sono opposti: le opere interessavano la facciata condominiale, ma nessuno aveva chiesto la loro autorizzazione.
Il Comune, nonostante ciò, aveva concesso l’occupazione temporanea del suolo pubblico. Alcuni condomini hanno allora impugnato il provvedimento davanti al TAR, sostenendo che il consenso del condominio fosse imprescindibile quando il dehors viene posto in aderenza al fabbricato.
A complicare la vicenda, la società aveva presentato agli atti una nota dell’amministratore condominiale risalente a otto mesi prima, riferita però a un progetto del tutto diverso. In quell’elaborato il dehors risultava a 1,50 metri di distanza dall’edificio, non a ridosso della facciata come invece approvato dal Comune.
Il TAR ha dato ragione ai ricorrenti: mancava il consenso condominiale, requisito imposto dal Regolamento comunale. Di conseguenza, la concessione di occupazione temporanea è stata annullata.
Consenso del condominio: forma e sostanza
Il nodo centrale della sentenza riguarda la validità del consenso. Può bastare la dichiarazione dell’amministratore? No. L’autorizzazione a collocare un dehors addossato al fabbricato non rientra nelle sue ordinarie attribuzioni, richiede invece una delibera assembleare.
Ma nel caso in questione la situazione era ancora più grave: il consenso dell’amministratore era stato rilasciato su un progetto inesistente, mai formalmente presentato al Comune. Mancava quindi un elemento essenziale, la determinabilità dell’oggetto, senza il quale non si può parlare di consenso valido.
La legittimazione dei condomini per chiudere veranda senza permessi
Degna di nota anche la questione processuale. L’azione è stata proposta dai singoli condomini, a tutela del proprio diritto di proprietà e dell’uso pacifico del bene comune. Il TAR ha ritenuto legittimo il loro intervento, riconoscendo che la concessione lesiva poteva essere impugnata anche dai singoli e non soltanto dal condominio come ente.




