Rumori da ristrutturazione: non è reato se il disturbo riguarda solo i vicini

Ristrutturazione e condominio, per usare una celebre espressione manzoniana, rappresentano spesso un’unione destinata a non compiersi. È fin troppo evidente, infatti, che intervenire su un immobile comporta inevitabilmente operazioni invasive: demolizioni, rottura di piastrelle, rimozione di pavimentazioni obsolete, realizzazione di nuove tramezzature, installazione di arredi. Tutte attività accomunate da un elemento imprescindibile: il rumore.

Ed è proprio qui che nasce il conflitto. Da un lato, l’esigenza del singolo proprietario di dare nuova vita alla propria abitazione. Dall’altro, il desiderio di quiete e serenità degli altri condomini, soprattutto di quelli confinanti. In alcune situazioni, la frizione diventa così aspra da sfociare addirittura in una querela per il reato di disturbo della quiete pubblica, previsto dall’art. 659 c.p., come accaduto nel capoluogo dauno.

In quella vicenda, il condomino coinvolto è stato costretto a spingersi fino in Cassazione per ottenere il ribaltamento della condanna pronunciata dal Tribunale penale di Foggia. Il riferimento è alla sentenza n. 7717, emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione il 22 febbraio 2024.

Rumori da ristrutturazione: la vicenda

I fatti risalgono a un periodo antecedente all’emergenza Covid e riguardano lavori di ristrutturazione eseguiti all’interno di un appartamento. L’eccessiva rumorosità delle opere, unita alla circostanza che tali rumori si manifestassero anche in fasce orarie vietate dal regolamento condominiale, ha spinto un vicino a sporgere querela, dando così avvio a un procedimento penale per violazione dell’art. 659 c.p., rubricato Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Ritenuta fondata la notizia di reato, la causa approda in Tribunale. Qui, anche sulla base delle testimonianze di altri condomini, il giudice accoglie la tesi accusatoria e condanna il proprietario a un’ammenda di 200 euro, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

Il proprietario, tuttavia, non si arrende. Convinto dell’infondatezza della decisione, propone ricorso in Cassazione.

I presupposti del reato di disturbo della quiete pubblica

Esaminati gli atti, i giudici di legittimità ritengono il ricorso meritevole di accoglimento e assolvono l’imputato. Secondo la Terza Sezione Penale, il Tribunale ha fondato la propria decisione su argomentazioni lacunose, senza motivare adeguatamente sulla reale idoneità dei rumori a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone.

È vero che, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 659 c.p., non è richiesta né l’estensione dell’area interessata né il coinvolgimento di un numero particolarmente elevato di soggetti. Tuttavia, in ambito condominiale, è necessario che le emissioni sonore siano tali da arrecare disturbo non soltanto agli occupanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte del rumore, ma a una parte più ampia e consistente dei residenti dello stabile. Sul punto, si richiama anche Cass. pen., Sez. I, n. 45616 del 14 ottobre 2013.

Rumori in condominio e ristrutturazioni: l’onere della prova

La prova del disturbo può essere fornita non solo attraverso perizie o consulenze tecniche, ma anche mediante altri elementi probatori. Rientrano tra questi, ad esempio, le dichiarazioni di altri condomini o di soggetti terzi in grado di descrivere natura, intensità ed effetti dei rumori percepiti, così da consentire al giudice di valutare l’oggettivo superamento della soglia della normale tollerabilità.

Nel caso specifico, però, tale prova non è stata raggiunta. Il giudice di primo grado ha infatti travisato il contenuto delle dichiarazioni testimoniali acquisite. Né è stata dimostrata la violazione del regolamento condominiale, mai prodotto in giudizio.

Alla luce di queste carenze, la motivazione sulla sussistenza del reato è risultata insufficiente. Un vizio tale da inficiare l’intera decisione, che è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia.

Il collegamento con l’azione civile ex art. 844 c.c.

Merita, infine, una breve riflessione il collegamento con la tutela civilistica prevista dall’art. 844 c.c. Al di là del profilo penale, il vicino che subisce immissioni rumorose può agire in sede civile, anche mediante un accertamento tecnico preventivo, per dimostrare il superamento della normale tollerabilità e chiedere il conseguente risarcimento del danno.

La giurisprudenza, in applicazione dell’art. 844 c.c., ritiene che la soglia venga superata quando il rumore eccede il livello del rumore di fondo di oltre 3 decibel. È questo il parametro tecnico comunemente utilizzato per individuare il cosiddetto limite della normale tollerabilità.

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Cucchiara Cosimo
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