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La tutela del diritto di veduta in condominio

Tutelare il diritto di veduta ai sensi dell’articolo 905, comma 2, del Codice Civile stabilisce che è vietato costruire balconi, terrazze, lastrici solari e simili sporgenti, muniti di parapetto, se non viene rispettata una distanza di almeno 1,5 metri dal fondo vicino.

L’articolo 905, comma 2, c.c. tutelare il diritto di veduta

L’articolo 905, comma 2, del Codice Civile stabilisce che è vietato costruire balconi, terrazze, lastrici solari e simili sporgenti, muniti di parapetto, se non viene rispettata una distanza di almeno 1,5 metri dal fondo vicino.

Questa norma ha lo scopo di tutelare il diritto di veduta del proprietario del fondo confinante, evitando che la costruzione di nuove sporgenze possa limitare la sua possibilità di affacciarsi sul panorama circostante.

La giurisprudenza: il caso del lastrico solare addossato al muro del vicino

La giurisprudenza ha chiarito che la norma si applica anche nel caso in cui il lastrico solare di un edificio sia stato addossato al muro del vicino, in corrispondenza di un’apertura già esistente.

La funzione di parapetto è assolta dallo stesso muro contiguo, consentendo l’esercizio della veduta da parte del proprietario del fondo confinante.

Cosa fare in caso di violazione della norma della tutela del diritto di veduta

Se ritieni che la costruzione di un balcone, terrazzo o lastrico solare abbia violato la distanza minima di 1,5 metri dal tuo fondo, puoi rivolgerti a un giudice o chiedere la mediazione di un amministratore di condominio professionista per far valere i tuoi diritti.

Il giudice, accertata la violazione, può ordinare la demolizione della sporgenza o la sua modifica in modo da rispettare la distanza prescritta.

La tutela del diritto di veduta

Oltre alla tutela del diritto di veduta, la norma in questione mira a:

  • Garantire la sicurezza dei cittadini, evitando la caduta di oggetti o persone dalle sporgenze.
  • Preservare il decoro architettonico delle città, impedendo la costruzione di opere che possano deturpare il panorama urbano.

limite alla facoltà di costruire balconi, terrazze e lastrici solari

In sintesi, è importante ricordare che la norma contenuta nell’articolo 905, comma 2, c.c. rappresenta un limite inderogabile alla facoltà di costruire balconi, terrazze e lastrici solari.

In caso di violazione, il proprietario del fondo confinante può tutelare i propri diritti rivolgendosi all’autorità giudiziaria.

È sempre consigliabile consultare un avvocato per avere una valutazione precisa della propria situazione e per ricevere assistenza legale adeguata.

Di Cucchiara Cosimo

*Gestione Immobiliare - Amministratore di Condominio*

Esperto in gestione immobiliare - amministratore di condominio con una vasta esperienza nel settore. Laureato all'Università di Bologna. Iscritto e abilitato presso l'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio (ANAPI) numero P9007, offre servizi di gestione condominiale di alta qualità, garantendo efficienza e trasparenza.

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